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ASSISTENZA

INSTALLAZIONI, MANUTENZIONI PREVENTIVE, MANUTENZIONI CORRETTIVE, TEST ELETTRICI E RIPARAZIONI.

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Prodotti

Per la fisioterapia, la medicina e la palestra.

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La legge di bilancio 2022 ha definito le aliquote differenziate per calcolare il credito di imposta degli investimenti in beni materiali iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

 

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ELETTROMEDICALI

Elettromedicali per fisioterapia, medicina e palestra

CONSUMABILI

Consumabili per lo studio e DPI per gli operatori

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Spirometria, ECG,  Analisi del Movimento e Diagnostica da Remoto

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LA NOSTRA AZIENDA

L’azienda Mediline S.n.c. nasce nel gennaio 2013 dall’esperienza più che decennale dei suoi collaboratori nel settore. Il nostro obiettivo primario è quello di essere un punto di riferimento costante, dei partner ideali per la nostra risorsa più importante: i nostri clienti. Consulenza, professionalità e trasparenza sono di vitale importanza per un completo supporto di tutti i centri fisioterapici, fisioterapisti privati, case di cura, centri benessere e aziende ospedaliere. Affiancamento e formazione per una corretta conoscenza delle apparecchiature elettromedicali più efficaci ed innovative farà parte del nostro operato, assistenza tecnica per una soluzione di qualunque loro problematica verrà fornita nel post-vendita. Ci occupiamo di tutto ciò che può servire per l’allestimento “chiavi in mano” di una struttura per la riabilitazione con un continuo affiancamento di idee e persone alla ricerca della soluzione ideale a qualsiasi esigenza. E’ nostro interesse fornire al cliente, con il supporto delle aziende che rappresentiamo, una continua e costante crescita in modo da accompagnare il cliente in tutto il suo percorso lavorativo.

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. * Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.