Crioterapia e Ultrasuoni

 

Grazie alla combinazione degli ultrasuoni e della crioterapia, CRYOSOUND è particolarmente efficace per il trattamento degli stati dolorosi ed infiammatori, anche in fase acuta, subacuta e cronica. Sfruttando inoltre lo shock termico in tempi brevissimi ottiene importanti benefici, in seguito ad incremento della vasodilatazione e della perfusione ematica locale con aumento dell’effetto di drenaggio.

Caratteristiche Tecniche

Modalità di emissione: continua e pulsata
Potenza di emissione: max 3W/cm2
Freq. di funzionamento: 1Mhz / 3Mhz
Temperatura: da -4° a +45°
Schermo touch: 7 pollici
Classe medica: II b (93/42 CEE)
Classe di sicurezza: I BF (CEI EN60601-1)

BENEFICI DEL TRATTAMENTO
L’uso combinato di crioterapia e ultrasuoni determina effetti di tipo meccanico e biologico: Riduzione del dolore e dell’infiammazione; Stimolazione del flusso ematico e della microcircolazione; Aumento del metabolismo e del ricambio cellulare; Incremento del drenaggio locale. L’alternanza dello stato termico attiva diversi effetti biologici di notevole vantaggio per l’attività riabilitativa, permettendo un recupero più veloce e funzionale.
APPLICAZIONI
All’azione benefica degli ultrasuoni si associa l’azione antalgica, antiedemigena e antinfiammatoria della crioterapia. Ciò rende il trattamento col CRYOSOUND particolarmente efficace per le lesioni muscolari e le tendinopatie, in fase acuta, subacuta e cronica. Sfruttando inoltre l’effetto delle celle di Peltier, il dispositivo è in grado di produrre, in tempi brevi, uno shock termico controllato. Realizzabili con il semplice movimento del manipolo, queste variazioni di temperatura si dimostrano particolarmente efficaci sugli edemi e sui processi infiammatori; utile nei meccanismi di recupero post esercizio, CRYOSOUND può essere utilizzato anche per trattamenti di esiti cicatriziali. Il trattamento è indolore e dura in media 15 minuti, a seconda della patologia da trattare.

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. * Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.