ENF PHYSIO

La straordinarietà di ENF Physio è conseguente al modo in cui si applica sul paziente, che si sviluppa in due momenti:

  1. l’individuazione del Punto di Trattamento mediante le funzioni di Scansione Manuale o Scansione Digitale;
  2. il Riequilibrio e l’applicazione terapeutica mediante la scelta tra 15 Trattamenti predefiniti. Questo permette al Fisioterapista di trattare una gamma completa di condizioni patologiche sia acute che croniche, scegliendo ad esempio tra effetto antinfiammatorio, drenante superficiale o profondo, rigenerante dei tessuti molli o dei tessuti osteo-tendinei, aderenze post-operatorie.

Portatile, professionale

È dotato di sonde specifiche, alcune delle quali permettono il trattamento automatico non operatore dipendente. La durata di ogni trattamento può variare dai 15 ai 30 minuti a seconda della patologia. 

Una seduta di ENF terapia può essere associata con grande efficacia al trattamento Osteopatico, all’aplicazione di Tape e a qualsiasi trattamento manuale, senza particolari effetti collaterali indesiderati. 

Può essere eseguita su protesi e mezzi di sintesi senza controindicazioni per il paziente e dà la possibilità di ridurre con evidenza i tempi di recupero nelle problematiche post-intervento chirurgico. 

“Terapia Libera” o “Protocolli Automatici”

È dotato di sonde specifiche, alcune delle quali permettono il trattamento automatico non operatore dipendente. La durata di ogni trattamento può variare dai 15 ai 30 minuti a seconda della patologia. 

Una seduta di ENF terapia può essere associata con grande efficacia al trattamento Osteopatico, all’aplicazione di Tape e a qualsiasi trattamento manuale, senza particolari effetti collaterali indesiderati. 

Può essere eseguita su protesi e mezzi di sintesi senza controindicazioni per il paziente e dà la possibilità di ridurre con evidenza i tempi di recupero nelle problematiche post-intervento chirurgico. 

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. * Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.