OptoGait è un sistema che rappresenta lo stato dell’arte nell’analisi della camminata utilizzando un approccio oggettivo nell’analisi dei dati relativi alla prevenzione degli infortuni ed alla riabilitazione. Storicamente l’analisi della camminata è stata condotta in modo preciso ed accurato anche se sfortunatamente a costi non sempre accessibili limitandone l’utilizzo presso i grandi centri d’indagine biomeccanica. Nell’ottica di un controllo dei costi per i sistemi di diagnostica quotidiana si sono spesso utilizzate delle pedane di pressione o di forza, tuttavia questi strumenti hanno come limite intrinseco quello di non poter fornire un’analisi dinamica della camminata. OptoGait offre a medici, terapisti e ricercatori la possibilità di avere un proprio laboratorio portatile high-tech a costi estremamente contenuti.

OptoGait rende possibile

  • Valutare le condizioni fisiche e le performance
  • Identificare rapidamente deficienze muscolari e misurare tolleranze a vari carichi di lavoro
  • Sviluppare programmi personalizzati di riabilitazione e allenamento diversificando in base ai risultati dei test
  • Controllare periodicamente i risultati e l’efficacia del trattamento
  • Creare un database di soggetti
  • Motivare il paziente o l’atleta fornendo tangibili prove dei progressi compiuti

 

OptoGait è un Dispositivo Medico (DM numero 467316/R del Repertorio Ministero della Salute) conforme alla Direttiva 93/42/CEE aggiornata con la successiva 2007/47/CE.

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. * Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.