CIRCEO  29.3020

3020

  • Lettino elettrico a due sezioni 
  • Sezione testa regolabile (da -15° a 70°) 
  • Struttura in metallo e cuscino con foroviso 
  • Imbottitura in poliuretano espanso da 5cm 
  • Lunghezza 190 cm
  • Larghezza 65 cm
  • Altezza regolabile da 54 a 85 cm

3020

LETTINO ELETTRICO
890 +IVA
  • ELETTRICO 2 SEZIONI
  • TESTA REGOLABILE
    DA 0° A 45°
  • RIVESTIMENTO LAVABILE
FIRST PRICE

ECOPOSTURAL 39.C3500M44

3500

  • Lettino elettrico a due sezioni 
  • Controllo a pedale
  • Sezione testa regolabile (da 0° a 70°) 
  • Struttura in metallo e cuscino con foroviso
  • Imbottitura in poliuretano espanso da 5cm  
  • Lunghezza 185-198cm
  • Larghezza 62cm
  • Altezza regolabile da 48-91cm

C.3500

LETTINO ELETTRICO
1090 +IVA
  • SGABELLO OMAGGIO
  • ELETTRICO 2 SEZIONI
  • TESTA REGOLABILE
    DA 0° A 70°
PROMO

ECOPOSTURAL 39.C3553M44

3553

  • Lettino elettrico a due sezioni 
  • Controllo a pedale
  • Sezione testa regolabile (da -15° a 70°) 
  • Struttura in metallo e cuscino con foroviso T13
  • FLEXION MANUALE e portarotolo
  • Imbottitura in poliuretano espanso da 5cm 
  • Lunghezza 185-198cm
  • Larghezza 62cm
  • Altezza regolabile da 47-90cm

C.3553

LETTINO ELETTRICO
1320 +IVA
  • SGABELLO OMAGGIO
  • ELETTRICO 2 SEZIONI
  • TESTA REGOLABILE
    DA -15° A 70°
  • FLEXION E PORTAROTOLO
PROMO

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. * Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.