ECOPOSTURAL

C3215

AltezzaNon regolabile
PortafotoDi legno
SchienaleSchienale più piccolo
Con poggiatesta A4430Senza A4430
Larghezza70 cm
Lunghezza182 cm

Il peso

PORTATA

Da 13Kg.

135Kg.

Spessore della schiuma

3 cm
Agopuntura
Craniosacrale
Casa
Drenaggio linfatico
Visita medica
Fisioterapia
Massaggio sportivo
Massaggio rilassante
Medicina generale
Chiromassaggio
Chiropratica
Riflessologia
GPR
Tatuaggi

C3215

LETTINO PORTATILE
365 +IVA
  • STRUTTURA IN LEGNO
  • ALTEZZA FISSA
  • PIEGHEVOLE
  • FORO VISO
  • BORSA PER IL TRASPORTO
Popular

ECOPOSTURAL

C3413

AltezzaRegolabile
PortafotoAlluminio
SchienaleSchienale più grande
Con poggiatesta A4430Senza A4430
Larghezza70 cm
Lunghezza182 cm

Il peso

Portata

Da 13Kg.

135Kg.

Spessore della schiuma3 cm
Agopuntura
Craniosacrale
Casa
Drenaggio linfatico
Estetica
Visita medica
Massaggio rilassante
Medicina generale
Chiromassaggio
Riflessologia
GPR
Tatuaggi

C3413

LETTINO PORTATILE
520 +IVA
  • STRUTTURA INALLUMINIO
  • REGOLABILE IN ALTEZZA
  • PIEGHEVOLE
  • FORO VISO
  • BORSA PER IL TRASPORTO
PRO

ECOPOSTURAL

C3415

AltezzaNon regolabile
PortafotoAlluminio
SchienaleSchienale più piccolo
Con poggiatesta A4430Senza A4430
Larghezza62 cm
Lunghezza182 cm

Il peso

Portata

Meno di 13 Kg.

135Kg.

Spessore della schiuma3 cm
Agopuntura
Craniosacrale
Casa
Drenaggio linfatico
Visita medica
Fisioterapia
Massaggio sportivo
Massaggio rilassante
Medicina generale
Chiromassaggio
chiropratica
Riflessologia
GPR
tatuaggi

C3415

LETTINO PORTATILE
365 +IVA
  • STRUTTURA INALLUMINIO
  • ALTEZZA FISSA
  • PIEGHEVOLE
  • FORO VISO
  • BORSA PER IL TRASPORTO
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. * Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.