I PLUS DI WITTY

  • Nuova interfaccia grafica, intuitiva e di facile utilizzo
  • Apprendimento semplice e veloce
  • Display a colori
  • Esegue tutti i test tipici della moderna preparazione atletica (come sprint, shuttle, resistenza, circuiti) o test personalizzati
  • Disponibile con singola o doppia fotocellula
  • Fotocellule extra per tempi intermedi illimitati
  • Acquisisce risultati con una precisione superiore al millesimo di secondo
  • Facile e veloce riposizionamento delle fotocellule durante il passaggio da un esercizio all’altro grazie ad una trasmissione wireless affidabile (portata 150 mt)
  • Calcolo della velocità (kmh, m/s, mph)
  • Batteria potenziata (10 ore di autonomia)
  • Trasferimento dati da Witty a PC molto veloce (per classifiche, valutazione ed esportazione dei dati) grazie all’interfaccia USB
  • Fotocellule auto-configuranti
  • Varie frequenze di trasmissione disponibili
  • Resistente all’acqua
  • Facile portabilità grazie al compatto zaino con imbottiture di sicurezza
  • Compatibilità con sistema Optojump Next
  • Il sistema è ampiamente espandibile consentendo di aggiungere nel tempo altre fotocellule (singole o doppie) per gli intertempi, accessori come tappetini di partenza, tabelloni a led segnatempo, indicatori di direzione, ecc.

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. * Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.