Versatilità nell’elettroterapia

US13 è un apparecchio portatile ad ultrasuoni portatile all’avanguardia che offre uscite sia a 1 che a 3 MHz. L’apparecchio è dotato di caratteristiche innovative: potenza estremamente elevata, molte più opzioni di ciclo di lavoro (dal 10% al 100 %), caratteristiche migliorate senza contatto, possibilità di creare un database di pazienti e di monitorare il livello di dolore, il più alto numero di programmi preimpostati del settore per la maggior parte delle patologie; Modalità Quickstart per cliccare e avviare i programmi per le patologie più comuni, memoria per salvare i propri programmi. Il nostro database pazienti fornisce l’accesso immediato al trattamento personalizzato, consentendo una facile e rapida ripetizione del trattamento. Con un touch screen capacitivo da 7”’, US13 è estremamente facile e intuitivo da utilizzare.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

La frequenza di uscita per le testine ad ultrasuoni è di 1 e 3 MHz
Uscita continua con una potenza massima di 3W/cm2
Uscita pulsata con una potenza massima di 3W/cm2
Schermo tattile a colori capacitivo da 7”’ a colori
Ampia libreria di programmi preimpostati per patologie comuni
Il programma gratuito permette parametri definiti dall’utente
Possibilità di memorizzare programmi/parametri definiti dall’utente
Nessuna indicazione di contatto è sia visiva che acustica
Il tempo di trattamento reale significa che il timer si fermerà in caso di cattivo contatto con la pelle
Possibilità di utilizzo di diverse teste di trattamento
Database pazienti
Possibilità di creare e salvare sequenze complesse di programmi
Porta USB per aggiornare il software

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. * Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.