Chattanooga REHAB

REHAB è uno stimolatore a 4 canali pensato per fisioterapisti e cliniche riabilitative che necessitano di un utilizzo standard dell’elettrostimolazione. Permette con semplici programmi di gestire il dolore, trattare i disturbi vascolari e stimolare i muscoli, rispondendo alle principali necessità dei professionisti. Configurazione dei programmi: Standard (22 programmi)

Chattanooga THETA

THETA è uno stimolatore a 4 canali pensato per il trattamento di protocolli riabilitativi sia standard (Antalgico, NMES) che specifici, soprattutto quando sono richieste co-contrazioni e contrazioni indotte. Il dispositivo permette di seguire protocolli neurologici (Spasticità, Piede emiplegico, Agonista-Antagonista) ed è adatto per patologie specifiche come il trattamento post-operatorio del LCA. Configurazione dei programmi: Full (63 programmi)

Chattanooga PHYSIO

PHYSIOChattanooga è uno stimolatore versatile 4 canali sviluppato per supportare tutte le indicazioni trattate in elettroterapia : Standard (TENS / NMES ), Full (Neurology, ACL) ma anche ionforesi, iperidrosi, urologia o prevenzione dell’edema post-traumatico.

DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI?

Inserisci il tuo indirizzo email
Inserisci il tuo numero di telefono per essere ricontattato

SEI UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE?

L’accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore in ottemperanza alla legislazione vigente.

Mediline S.n.c.  richiede di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione.

 

 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 Articolo 21 1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. 2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. * Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.